Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2018, n. 9069
Rifiuti da demolizione - Abbandono - Territorio in stato di emergenza - Reato - Articolo 6, comma 1, lettera a, Dl 172/2008 - Modica quantità attraverso due conferimenti - Non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Condizioni - Non abitualità della condotta - Applicabilità
L'illecito diventa "abituale" (ed è quindi esclusa la non punibilità per tenuità del fatto) quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello sotto esame.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 9069/2018, in cui viene fatto ampio richiamo ai principi stabiliti in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis, C.p.) dalle Sezioni Unite dello stesso Giudice (sentenza 13681/2016).
La Suprema Corte, in ogni caso, ricorda di aver già aderito all'interpretazione secondo la quale la causa di esclusione della punibilità può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione ("giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio").
Sulla base di tali motivazioni, il Giudice ha rinviato al mittente (per un nuovo giudizio) una sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro aveva condannato, ai sensi del Dl 172/2008, un soggetto accusato di aver abbandonato un modico quantitativo (3 metri cubi) di rifiuti da demolizione sul demanio marittimo, attraverso due distinti conferimenti effettuati nella stessa giornata.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9069
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