Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 maggio 2019, n. 20467

Rifiuti - Trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi - Reato ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Presenza di un minimum di organizzazione del trasporto - Indici sintomatici - Occasionalità della condotta - Esclusa - Punibilità - Sussistenza

In presenza di una serie di indici dai quali desumere quel minimum di organizzazione tale da "escludere la natura solipsistica della condotta", il trasporto di rifiuti non può essere considerato occasionale.
Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20467/2019: seppur il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), concentrando il disvalore su un complesso di azioni, non possa coincidere con una singola condotta assolutamente occasionale, tale circostanza deve ritenersi esclusa in presenza di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione del trasporto.
Gli indizi in questione possono riguardare, ad esempio, la provenienza o meno dei rifiuti da un'attività imprenditoriale; la eterogeneità dei rifiuti gestiti e la loro quantità; le caratteristiche dei rifiuti indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita o deposito; la disponibilità di un veicolo adeguato per il trasporto e il fine di profitto perseguito.
La Suprema Corte ha quindi deciso di respingere il ricorso presentato da un soggetto condannato dal Tribunale di Agrigento per trasporto non autorizzato di rifiuti, avendo il Giudice di merito correttamente desunto la "non occasionalità" della condotta dalla qualità e quantità dei rifiuti trasportati, nonché da una prova testimoniale riguardante precedenti trasporti dello stesso imputato.

(AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 maggio 2019, n. 20467