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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 marzo 2022, n. 11065

Rifiuti - Sottoprodotti - Disciplina derogatoria (N.d.R.: articolo 184-bis del Dlgs 152/2006) - Onere della prova dell'ulteriore utilizzo di sostanze/oggetti a carico del soggetto interessato - Necessità - Sussistenza - Abbandono di rifiuti speciali non pericolosi - Violazione del divieto di cui all'articolo 192 del Dlgs 152/2006 - Reato ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Al fine di beneficiare del regime di favore dei sottoprodotti ex Dlgs 152/2006 incombe sull'interessato l’onere di provare la destinazione certa ed effettiva di sostanze od oggetti a un ulteriore utilizzo.
Con sentenza 11065/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito la natura eccezionale e derogatoria della disciplina dei sottoprodotti rispetto a quella ordinaria sui rifiuti. Con la conseguenza che ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze o materiali, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni cumulativamente richieste dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per l'operatività di tale disciplina è a carico del soggetto interessato che dovrà fornire la prova della destinazione certa ed effettiva, "e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo".
Prova nella specie non fornita dal ricorrente, titolare di una ditta esercente attività di lavorazioni del ferro, nei cui confronti la Corte di Appello di Ancona confermava la responsabilità ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 perché, in violazione del divieto di cui all'articolo 192 del medesimo decreto, abbandonava rifiuti speciali non pericolosi (rottami ferrosi e non, ceneri derivanti da combustione, imballaggi metallici, ecc.) nell'area adiacente al capannone all'interno del quale veniva svolta l'attività di impresa. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 28 marzo 2022, n. 11065