Sentenza Corte di Cassazione 13 febbraio 2024, n. 6301
Sicurezza sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro - Formazione dei lavoratori - Articolo 37, Dlgs 81/2008 - Adempimento - Trasmissione delle conoscenze al lavoratore da parte di un collega più esperto - Sufficienza - Esclusione - Formatore qualificato - Necessità - Sussistenza - Violazione dell'obbligo - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza
La formazione sulla sicurezza che il datore di lavoro deve impartire ai lavoratori ex Dlgs 81/2008 non può consistere nella trasmissione verbale o gestuale delle procedure da parte di un collega più esperto.
I Giudici della Corte di Cassazione con sentenza 6301/2024 definiscono così i confini dell'obbligo previsto a carico del datore di lavoro dall'articolo 37 del Dlgs 81/2008, e cioè quello di assicurare "che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza". Sul punto la Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la formazione in tema di sicurezza sul lavoro non può ritenersi adeguata se affidata "alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo". E ciò perché tale condotta non è idonea a sostituire il bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche dei formatori qualificati.
Nella specie, al contrario, il lavoratore era stato sottoposto alla sola formazione generica in materia di sicurezza e non anche a quella specifica per l'esercizio delle mansioni affidate (addetto alla lettura dei contatori), a nulla rilevando che fosse affiancato durante il lavoro da un collega più anziano. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 13 febbraio 2024, n. 6301
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