Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2020, n. 16450
Rifiuti - Confine tra disciplina acque e rifiuti - Rifiuti liquidi - Immissione di reflui industriali tramite un semplice tubo in Pvc di collegamento tra le vasche di stoccaggio di uno stabilimento e il suolo - Reato di gestione rifiuti non autorizzata - Articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Inquadramento nella fattispecie contravvenzionale scarico acque senza autorizzazione ex articolo 137 Dlgs 152/2006 - Non sussistenza - Sistema stabile di condotta e assenza soluzione di continuità con il corpo recettore (N.d.r.: definizione scarico ex articolo 74, comma 1, lettera ff) del Dlgs 152/2006) - Necessità
La mancanza di un sistema stabile di condotta e l'esistenza di una soluzione improvvisata per disfarsi dei reflui industriali non costituisce scarico di acque ma gestione di rifiuti senza autorizzazione.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza del 29 maggio 2020, n. 16450, in merito all'immissione senza autorizzazione, sul suolo altrui, di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, provenienti da un'industria enologica pugliese. Il meccanismo adottato per disfarsi dei rifiuti (immissione tramite un semplice tubo in Pvc) non è qualificabile come sistema stabile di collettamento che corrisponde al criterio discretivo tra la disciplina sullo smaltimento dei rifiuti liquidi, ex articolo 256 del Dlgs 152/2006, e quella sullo scarico delle acque (ex articolo 137 del medesimo decreto).
La condanna con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda nei confronti dell'amministratore della società dalla cui vasca di stoccaggio proveniva l'immissione è però illegittima: il citato articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 dispone per i rifiuti non pericolosi l'applicazione alternativa dell'una o dell'altra sanzione. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 maggio 2020, n. 16450
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: