Sentenza Consiglio di Stato 1 luglio 2020, n. 4183
Rifiuti - Abbandono - Ordinanze sindacali - Differenze tra istituti - Ordinanza sindacale ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Obbligo di approfondire la sussistenza di dolo o colpa - Sussistenza - Rischio per l'incolumità pubblica - Ordinanza sindacale contingibile e urgente ex articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Atipicità e residualità - Obbligo di approfondire i profili di dolo e colpa - Insussistenza
Nel caso di rischio per la pubblica incolumità, il Sindaco può ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi su un terreno anche al proprietario dello stesso che non ha concorso in alcun modo nell'illecito.
Il principio è affermato nella sentenza 4183/2020 con la quale il Consiglio di Stato, ribaltando il giudizio del Tar Campania, ha definitivamente respinto il ricorso presentato dai proprietari di un terreno (nello specifico, un "sedime" sul bordo di una strada) contro un'ordinanza sindacale recante l’ordine di rimozione dei rifiuti e di messa in sicurezza del suolo.
A fronte di un imminente pericolo per l'incolumità pubblica, precisa il Giudice, l'amministrazione comunale "non è tenuta a un'approfondita istruttoria (neanche) sui profili di dolo o colpa, essendo questione da affrontare ex post ai fini della rivalsa dei costi sostenuti".
Nel caso specifico, ha quindi errato il Tar della Campania nel riqualificare l'atto impugnato come esercizio del potere (sanzionatorio) di ordinanza di cui all'articolo 192 del Dlgs 152/2006 (per poi annullarlo a causa della mancata dimostrazione della corresponsabilità del proprietario dell'area nell'abbandono dei rifiuti), invece che convenire con la richiesta del Comune sulla qualificazione dello stesso come ordinanza d'urgenza (ripristinatoria) ai sensi degli articoli 50 e 54 del "Tu Enti Locali" (Dlgs 267/2000). (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 1 luglio 2020, n. 4183
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