Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 12 ottobre 2022, n. 8715

Rifiuti – Appalti per servizio di svuotamento cestini – Lex specialis di gara – Prescrizione che impone il possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo gestori al soggetto che concretamente effettua il servizio – Legittimità – Sussistenza – Articolo 83, comma 8, Dlgs 50/2016 – Principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara – Contrasto – Insussistenza – Articolo 89, commi 1 e 10, Dlgs 50/2016 – Obbligo di effettivo possesso dei requisiti professionali e divieto di avvalimento per l'iscrizione all'Albo gestori – Conformità – Sussistenza – Articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006 – Principio secondo il quale l'iscrizione all'Albo costituisce un requisito per l'attività di raccolta rifiuti – Coerenza – Sussistenza – Delibere Anac sulla conformità delle previsioni di gara che impongono l'abilitazione per gli operatori economici ausiliari – Conformità – Sussistenza – Diversità del modello della società cooperativa e del consorzio stabile – Rilevanza – Insussistenza

Il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità del bando di gara che richiede l'iscrizione all'Albo gestori in capo al soggetto che esegue effettivamente il servizio di svuotamento dei cestini di rifiuti.
Il Giudice amministrativo di secondo grado (sentenza 12 ottobre 2022, n. 8715) ha quindi deciso di confermare la sentenza con la quale il Tar Veneto aveva respinto il ricorso presentato contro l'esclusione di una società cooperativa da una procedura di gara per l'affidamento del servizio di svuotamento dei cestini per rifiuti, motivato con la dichiarazione dalla stessa resa in sede di offerta tecnica nella quale veniva precisato che la gestione operativa del servizio sarebbe stata affidata ad una società cooperativa associata non iscritta all'Albo.
La prescrizione della lex specialis di gara che impone la dimostrazione del requisito di idoneità professionale della valida iscrizione all'Albo gestori in capo agli operatori destinati ad eseguire concretamente il servizio, ha ribadito il CdS, non contrasta con il "Codice degli appalti" (Dlgs 50/2016), è coerente con il "Codice ambientale" (Dlgs 152/2006) e si pone in linea con quanto stabilito dall'Anac (Authority anticorruzione).
Neanche la diversità strutturale della società cooperativa rispetto al consorzio, precisa la sentenza, può giustificare l'applicazione di una disciplina differente, in quanto ai fini del possesso del requisito "assume rilevanza esclusivamente l'operatore indicato come esecutore della prestazione". (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 12 ottobre 2022, n. 8715