Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2022, n. 36785
Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro - Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza (articolo 71, comma 1, Dlgs 81/2008) - Redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (cd. "Dvr") (articolo 28 del Dlgs 81/2008) - Violazione degli obblighi - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, comma 3 del Codice penale - Sussistenza
Il datore di lavoro deve analizzare i fattori di pericolo concretamente presenti in azienda ed elaborare, con il massimo grado di specificità, il documento di valutazione dei rischi (cd. "Dvr") da aggiornare periodicamente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 36785/2022 rigettando il ricorso dell'amministratore delegato di una società condannato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino per il reato di lesioni personali colpose commesso, in qualità di datore di lavoro, ai danni di una lavoratrice con violazione della normativa antinfortunistica. In particolare per non aver provveduto negli anni ad aggiornare il Dvr e per non aver adeguato i macchinari approntando dispositivi di protezione conformi all'evoluzione della scienza tecnica (con violazione degli articoli 71, comma 1 e 28 del Dlgs 81/2008).
Sul datore di lavoro, ricorda il Collegio, grava l'obbligo di analizzare, "secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica", tutti i fattori di pericolo concretamente presenti in azienda e quindi redigere il Dvr, da sottoporre ad aggiornamenti periodici, con il massimo grado di specificità. Come precisa la Corte "l'essenzialità di tale documento, deriva dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 settembre 2022, n. 36785
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