Sentenza Consiglio di Stato 11 dicembre 2023, n. 10675
Appalti pubblici - Rifiuti - Servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto, smaltimento/recupero presso terzi di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane - Esecuzione della prestazione - Subappalto ex articolo 105, Dlgs 50/2016 (ora in continuità normativa articolo 119, Dlgs 36/2023) - Caratteristiche - Autonoma organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale - Sussistenza - Utilizzo del subappalto - Previa autorizzazione della stazione appaltante - Necessità - Sussistenza - Mancata comunicazione alla stazione appaltante - Conseguenze - Revoca dell'aggiudicazione - Legittimità - Sussistenza
Sia sotto il precedente Dlgs 50/2016 sia sotto il nuovo Codice appalti ex Dlgs 36/2023, elemento imprescindibile nel caso di subappalto rifiuti è che l'Amministrazione lo autorizzi.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza 11 dicembre 2023, n. 10675 che ha confermato la revoca dell'aggiudicazione tramite gara in Lombardia di un servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto, smaltimento/recupero presso terzi di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Dopo l'aggiudicazione era emerso, controllando i formulari di identificazione dei rifiuti (Fir), il coinvolgimento nell'esecuzione delle prestazioni dell'appalto di un altro soggetto ignoto alla P.a., pertanto l'aggiudicazione era stata annullata.
Sebbene la gara si sia svolta sotto la vigenza del Dlgs 50/2016, i Giudici hanno ricordato come la disciplina del nuovo Codice appalti (Dlgs 36/2023) si muova in continuità con la precedente pur con una maggiore apertura a tale figura contrattuale. Il subappaltatore si caratterizza per avere una sua organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale. Dagli elementi di causa emergeva come la società "ignota" all'Amministrazione aveva tutte le caratteristiche del subappaltatore.
Sia sotto il vecchio che sotto il nuovo Codice appalti elemento imprescindibile è l'autorizzazione della stazione appaltante. Non avendo l'impresa aggiudicataria comunicato all'Amministrazione la stipulazione del contratto con l'impresa subappaltatrice che avrebbe eseguito parte della prestazione (e basta questo a qualificarla come "subappaltatore") è legittima la revoca dell'aggiudicazione. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 11 dicembre 2023, n. 10675
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