Sentenza Consiglio di Stato 2 febbraio 2024, n. 1110
Bonifiche di siti contaminati – Articolo 242, Dlgs 152/2006 – Principio chi inquina paga – Proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione – Obbligo di porre in essere misure di messa in sicurezza e di bonifica – Insussistenza – Proprietario non responsabile che attiva volontariamente gli interventi di messa in sicurezza e bonifica – Articolo 245, Dlgs 152/2006 – Ricomprensione nell’istituto della gestione di affari – Articolo 2028, Codice civile – Sussistenza – Obbligo di condurre a termine l'affare altrui finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso – Sussistenza – Provvedimento regionale che impone la prosecuzione delle attività di messa in sicurezza e bonifica a società non più proprietaria dell'area che aveva volontariamente avviato la bonifica – Legittimità - Sussistenza
Il proprietario dell’area non responsabile della contaminazione che attiva volontariamente gli interventi di bonifica è obbligato a proseguirli fino a quando la P.a. non sia in grado di far subentrare l'autore dell'inquinamento.
Nel caso di bonifiche attivate volontariamente, afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 2 febbraio 2024, n. 1110, non può infatti trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il proprietario di un'area inquinata è obbligato alla bonifica solo se responsabile della contaminazione.
Nell'ipotesi di attivazione volontaria del soggetto non responsabile, invece, la fonte dell'obbligazione del proprietario incolpevole va rinvenuta nell'istituto della gestione di affari non rappresentativa, la cui prosecuzione, ai sensi dell'articolo 2028 C.c., è obbligatoria "finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso" - ovvero, nel caso delle bonifiche, fino a quando l'amministrazione non sia in grado di far subentrare l'autore dell'inquinamento. In tale ottica, sottolinea il CdS a completamento, "coglie nel segno quella parte di Giurisprudenza" che fa discendere, dalla eventuale mala gestione del bene, l'applicazione del regime di "Responsabilità del debitore" (ex articolo 1218 C.c.).
Il Giudice ha così deciso di confermare la sentenza di primo grado del Tar Campania e respingere, in via definitiva, il ricorso presentato da una società - ex proprietaria di un'area contaminata - contro i provvedimenti con i quali la Regione gli ha intimato di proseguire le attività di messa in sicurezza e bonifica avviate, volontariamente, alcuni anni prima. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 2 febbraio 2024, n. 1110
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