Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 1° ottobre 2008, n. 37282

Abbandono di rifiuti - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Responsabilità - Impresa fallita - Curatore fallimentare - Sussiste

Se l'impresa è dichiarata fallita, si trasferisce al curatore fallimentare l'amministrazione dei beni dell'azienda, tra i quali rientrano anche le sostanze rispetto alle quali vi è l'obbligo di disfarsi.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità in capo al curatore fallimentare per un abbandono di rifiuti sostanziatosi in un perdurante deposito di rifiuti pericolosi insistente nei capannoni di una impresa sottoposta a procedura concorsuale.
Nel provvedimento, sentenza 1° ottobre 2008 n. 37282, il Giudice di legittimità ha sottolineato come il curatore fallimentare, oltre ad essere un pubblico ufficiale, è il soggetto al quale si trasferisce la responsabilità del titolare dell'impresa, e non può quindi essere considerato estraneo al reato previsto e punito dall'articolo 256, Dlgs 152/2006.

Corte di Cassazione

Sentenza 1° ottobre 2008, n. 37282