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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 ottobre 2018, n. 45272

Rifiuti – Terre e rocce da scavo – Deposito in attesa di utilizzo – Termine massimo di un anno – Articolo 186, Dlgs 152/2006 – Normativa sopravvenuta – Articolo 41-bis, Dl 69/2013 (N.d.R.: ora articolo 5, Dpr 120/2017) – Termine maggiore per la durata dei lavori – Principio di retroattività della norma favorevole – Articolo 2, comma 4, C.p. – Non applicabilità

La Cassazione esclude che, con riferimento al termine massimo di durata del deposito delle terre in attesa di utilizzo, la disciplina posteriore meno restrittiva possa applicarsi in luogo di quella vigente al tempo dei fatti.
Per la Suprema Corte (sentenza 45272/2018), infatti, va ribadito il principio secondo cui, in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva.
Il principio di retroattività della norma favorevole sancito dal Codice penale (articolo 2, comma quarto), quindi, non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando e del conseguente fatto illecito.
Ed è proprio questo il rapporto esistente tra l'articolo 186 del Dlgs 152/2006 vigente all'epoca dei fatti, il quale stabiliva un termine massimo di un anno per il deposito delle terre in attesa dell’utilizzo, e il successivo articolo 41-bis del Dl 69/2013 (poi sostituito dal Dpr 120/2017), che invece consentiva il deposito in deroga sino all'esecuzione dell'opera produttrice dei residui di scavo.

Corte di Cassazione

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45272