Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 22 novembre 2024, n. 9398

Danno ambientale e bonifiche - Superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in un determinato sito e misure per contenere l'inquinamento ex articolo 244, Dlgs 152/2006 - Obbligo della Provincia di svolgere le indagini al fine di individuare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 245, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Obbligo di effettuare un rigoroso accertamento per individuare il responsabile dell'inquinamento e stabilire il nesso di causalità tra il comportamento del responsabile e la contaminazione dell'area - Sussistenza - Provvedimento che individua una società come responsabile della contaminazione unicamente in base alla circostanza che ha la totale responsabilità della gestione e della sicurezza dello stabilimento - Carenza motivazionale del provvedimento - Sussistenza - Illegittimità del provvedimento adottato - Sussistenza

Per ritenere responsabile il proprietario di un sito in cui si è verificato un inquinamento da bonificare non basta il fatto che ne sia gestore, ma occorre dimostrare che ad averlo causato è stato il suo comportamento.
Così si è pronunciato il Consiglio di Stato nella sentenza 22 novembre 2024, n. 9398. Il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) stabilisce che una volta segnalato un inquinamento di un luogo, la Provincia deve attivarsi per individuare il responsabile cui addossare l'obbligo di fermare la contaminazione e bonificare il terreno. L'accertamento della responsabilità, ricordano i Giudici, deve essere rigoroso. Occorre verificare che ci sia un nesso di causa-effetto che lega il comportamento del responsabile dell'inquinamento alla contaminazione dell'area.
A tal fine, la Pubblica Amministrazione deve svolgere una accurata attività istruttoria. Non basta addossare la responsabilità dell'inquinamento al titolare di una impresa solo perché gestore dell'area. Avremmo in questo caso una sorta di inammissibile responsabilità oggettiva in cui da una circostanza (la proprietà o la gestione di un'area) discende in automatico una conseguenza (la responsabilità per l'inquinamento della stessa). Un provvedimento amministrativo di questo tipo è quindi illegittimo perché privo di una motivazione sufficiente e va annullato. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 22 novembre 2024, n. 9398