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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 ottobre 2022, n. 39126

Sicurezza - Dlgs 81/2008 - Appalto di lavori - Obblighi del committente, anche di fatto (N.d.R.: articolo 299, Dlgs 81/2008) - Controllo su idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice (articoli 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9, lettera a), Dlgs 81/2008) - Iscrizione dell'appaltatrice nel registro delle imprese - Sufficienza - Esclusione - Verifica di dotazione di attrezzatura omologata ed operai in grado, sia per numero che per competenza, di svolgere attività caratterizzata da pericolosità dei lavori - Omissione - Infortunio del dipendente della ditta appaltatrice -  Responsabilità del committente per reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale - Sussistenza - Prassi incaute dei lavoratori (elusive delle prescrizioni in materia di sicurezza) - Infortunio - Responsabilità del datore di lavoro - Presupposti - Conoscenza o conoscibilità della prassi - Necessità - Insussistenza

Nel caso di lavori affidati in appalto il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, senza che sia sufficiente a tal fine controllare l'iscrizione nel registro delle imprese.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 39126/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal socio accomandatario, prima di fatto e poi formalmente, di una società che aveva affidato in appalto alcuni lavori, condannato per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di un dipendente della ditta appaltatrice. Nella specie la Corte d'Appello di Bari confermava la condanna nei confronti del ricorrente per violazione dell'articolo 26 del Dlgs 81/2008, in particolare per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice.
La Corte, nel confermare le argomentazioni dei Giudici di merito, ricorda che sul committente grava l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, senza che tale obbligo possa risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese. Adempimento, quest'ultimo, di mero carattere amministrativo. Nella specie l'imputato aveva conferito l'incarico senza verificare che la ditta fosse dotata "di attrezzatura omologata e di operai in grado, sia per numero che per competenza, di svolgere quel tipo di attività". (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 18 ottobre 2022, n. 39126