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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 settembre 2022, n. 34964

Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Subappalto - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa subappaltante (articolo 26 del Dlgs 81/2008) - Violazione - Infortunio del dipendente della subappaltatrice - Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa subappaltante (reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale) - Presupposti - Concreta ingerenza nei lavori subappaltati - Necessità - Sussistenza - Responsabilità in caso di autonomia dei lavori subappaltati - Insussistenza

In caso di infortunio sul lavoro il subappaltante è esonerato da responsabilità solo se al subappaltatore siano affidati lavori che svolga in piena e assoluta autonomia, senza sue ingerenze.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che con sentenza 34964/2022 ha rigettato il ricorso presentato dal titolare di un'impresa aggiudicatrice di un appalto di lavori, subappaltati in parte ad altra ditta, condannato dal Tribunale di Napoli per il reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale commesso con violazione della normativa antinfortunistica ai danni di un dipendente della sabappaltatrice. I Giudici di merito hanno infatti riconosciuto la responsabilità del ricorrente, quale datore di lavoro, sulla base di una concreta e reiterata ingerenza nelle attività affidate in subappalto.
Nel rigettare il ricorso la Corte ricorda che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione e prevenzione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia "sicché non possa verificarsi alcuna ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore". (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 21 settembre 2022, n. 34964