Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 2022, n. 40064
Sicurezza sul lavoro - Cantieri (articoli 88 e seguenti del Dlgs 81/2008) - Lavori affidati in appalto - Obblighi di verifica sull'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria (N.d.R.: articolo 90 del Dlgs 81/2008) - Destinatario dell'obbligo - Committente privato non professionale - Sussistenza - Obblighi di verifica sull'impresa affidataria - Contenuto - Iscrizione alla Ccia (Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato) - Adozione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) ex articolo 28, Dlgs 81/2008 - Insussistenza di provvedimenti sospensivi/interdittivi ex articolo 14, Dlgs 81/2008 - Necessità - Sussistenza - Infortunio del lavoratore - Caduta dall'alto (N.d.R.: articolo 107 del Dlgs 81/2008) - Responsabilità del committente - Violazione normativa sulla sicurezza in cantiere ex Dlgs 494/1996 (abrogato dal Dlgs 81/2008 recante, agli articoli 88 e seguenti, l'attuale disciplina per la tutela della sicurezza in cantiere) - Reato di lesioni personali colpose gravi ex articolo 590, Codice penale - Insussistenza
Anche il committente non professionale che affidi lavori in appalto deve scegliere adeguatamente l'impresa (iscritta alla Camera di commercio e dotata di Dvr) altrimenti assumendo tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Lo ha specificato la Corte di Cassazione con sentenza 40064/2022. Nella specie l'imputato era stato chiamato a rispondere, quale committente di alcuni lavori di ristrutturazione, del reato di lesioni personali colpose gravi ex articolo 590 del Codice penale ai danni di un dipendente della ditta affidataria. In particolare per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa in relazione ai lavori da eseguire.
Sul punto il Collegio richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere le singole disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica al pari di quello professionale, ha in ogni caso l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che sia regolarmente iscritta alla Ccia (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che sia dotata del Documento di Valutazione dei rischi (Dvr) e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ex Dlgs 81/2008, "altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 24 ottobre 2022, n. 40064
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: