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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 marzo 2022, n. 11037

Sicurezza sul lavoro - Delega alla sicurezza ex articolo 16 del Dlgs 81/2008 - Subdelega ex articolo 16, comma 3-bis del Dlgs 81/2008 - Oneri del delegante - Dovere di sorveglianza sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei preposti e dei lavoratori - Necessità - Sussistenza

Il delegato alla sicurezza che a sua volta trasferisca le funzioni delegate non è esente dal controllo sul corretto utilizzo dei presidi antinfortunistici, in quanto garante dell'incolumità fisica dei lavoratori
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione che con sentenza 11037/2022 si è nuovamente pronunciata sui confini operativi della delega di funzioni di cui all'articolo 16 del Dlgs 81/2008 sottolineando che, in caso di subdelega alla sicurezza, il delegato che a sua volta trasferisca specifiche funzioni ad altro soggetto rimane destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo e, in particolare, di sorvegliare sulla corretta adozione delle misure antinfortunistiche da parte di eventuali preposti e dei lavoratori. 
Nella specie il ricorrente, delegato alla sicurezza di un'azienda lombarda, ometteva di esigere report e aggiornamenti dal subdelegato sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (oggetto di diffuse prassi scorrette), in violazione dei doveri di reciproca informazione cui erano tenuti i soggetti destinatari di deleghe in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. (IM)

 

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 28 marzo 2022, n. 11037