Sentenza Corte di Cassazione 16 marzo 2011, n. 18502
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Deposito incontrollato - Terre e rocce da scavo - Regime di favore - Onere della prova
Il comportamenteo del dipendente che, disattendendo le istruzioni ricevute, abbandona del terreno di risulta sulla strada anzichè presso la discarica autorizzata non è ascrivibile alla responsabilità del titolare dell'impresa.
La Corte di Cassazione (sentenza 16 marzo 2011, n. 18502) ha infatti affermato che l'assoluzione del titolare dell'impresa deriva dalla constatazione che il soggetto era caduto in errore per effetto del comportamento del dipendente che, senza alcuna preventiva comunicazione, aveva disatteso gli ordini ricevuti.
Nel caso di specie, inoltre, non è stata riconosciuta la qualità di terre e rocce da scavo al materiale abbandonato, avendo la Corte rimarcato che l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, dei requisiti richiesti per il regime di favore.
Corte di Cassazione
Sentenza 16 marzo 2011, n. 18502
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