Sentenza Corte di Cassazione 28 settembre 2021, n. 35626
Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Attività di recupero e stoccaggio rifiuti - Violazione dell'obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza ex articolo 18 del Dlgs 81/2008 - Violazione dell'obbligo di fornire ai lavoratori adeguata formazione ex articolo 37 del Dlgs 81/2008 - Sanzioni ex articolo 55, comma 5 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale - Valutazione in astratto della fattispecie - Illegittimità - Sussistenza - Necessaria valutazione in concreto al fine di verificare l'integrazione dei presupposti di cui all'articolo 131-bis Codice penale - Legittimità - Sussistenza
Nell'ipotesi di illecito per violazione della normativa antinfortunistica l'attività di recupero/stoccaggio rifiuti non osta all'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Questo il principio che emerge dalle motivazioni della sentenza 35626/2021 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul perimetro applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del Codice penale. Nella specie, il titolare di una ditta molisana dedita alle attività di recupero e stoccaggio rifiuti veniva condannato per i reati di cui agli articoli 18, 37 e 55 del Dlgs 81/2008 per aver omesso di inviare i lavoratori alla visita del lavoro entro le scadenze stabilite nel programma di sorveglianza e non aver assicurato agli stessi la sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Corte censura la decisione del Giudice di prime cure con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis Codice penale, valorizzando, attraverso un erroneo giudizio in astratto, il tipo di attività svolta dalla ditta dell'imputato (recupero e stoccaggio rifiuti) e l'importanza di garantire ai lavoratori adeguata formazione con riferimento ai rischi connessi alle mansioni svolte. Con ciò omettendo, precisa la Corte, una valutazione in concreto della fattispecie al fine di verificare l'integrazione dei presupposti richiesti dalla norma, quali l'offesa di particolare tenuità e il comportamento non abituale. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 28 settembre 2021, n. 35626
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